Il datore di lavoro che intende concedere ai propri dipendenti la possibilità di lavorare in smart working deve osservare le disposizioni contenute nella legge 81/2017, meglio nota come Jobs Act autonomi e lavoro agile ed entrata in vigore dal 14 giugno 2017, che tra l'altro prevede l'obbligo di stipulare un accordo individuale con il lavoratore.
La finalità perseguita dal legislatore attraverso il lavoro agile è duplice: da un lato incrementare la competitività delle aziende e dall'altro agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, sempre più impegnati a dover gestire i figli minori oppure i genitori anziani non più autosufficienti.
La definizione viene fornita direttamente dalla legge 81/2017, che lo descrive come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Pertanto, lo smart working può essere applicato al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, al rapporto di lavoro subordinato a termine a tempo pieno e al rapporto part time (sia a termine che a tempo indeterminato).
Come espressamente indicato nella definizione legislativa, al fine di poter attuare tale modalità di svolgimento della prestazione di lavoro, è necessario che vi sia un accordo tra datore di lavoro e dipendente.
Inoltre, non può essere imposto dal datore di lavoro né può essere una pretesa del lavoratore. Può essere stipulato sia in sede di assunzione sia durante il rapporto di lavoro.
Al Ministero del lavoro devono essere comunicati solo i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione del lavoro agile. Non deve più essere invece allegato l'accordo individuale. In sostanza rimane l'obbligo di stipula ma non quello di invio.
La legge 3 luglio 2023, n. 85 (G.U. 153/2023), di conversione del D.L. 48/2023, ha disposto il differimento dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023 del diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori genitori di figli under 14 anni e per i lavoratori considerati fragili dal medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria.
Affinché le somme rimborsate dal datore di lavoro, per le spese sostenute dal lavoratore quando svolge la propria attività in smart working, non concorrano a formare reddito di lavoro, è necessario che il rimborso non si basi su criteri forfettari.
Cit. “Il Sole 24 Ore”