Il possesso del documento unico di regolarità fiscale è uno dei requisiti richiesti per il rilascio della patente a crediti.
Come noto, per contrastare il fenomeno dell’illecita somministrazione di manodopera, il nostro ordinamento prevede una particolare tutela per i lavoratori coinvolti negli appalti regolamentando nello specifico la gestione delle trattenute fiscali effettuate sui compensi ad essi erogati.
Secondo il disposto dei commi da 1 a 3 dell’articolo 17-bis del Dlgs 241/1997, sono obbligati a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, e queste obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali operate su retribuzioni e compensi erogati ai lavoratori impiegati nell’opera oggetto del contratto, tutti i soggetti che operino come sostituti d’imposta (ai sensi dell’articolo 23, comma 1 del DPR 600/1973 TUIR), che affidino il compimento di una o più opere o di uno o più servizi a un’impresa tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, aventi le seguenti caratteristiche:
▪ importo complessivo annuo superiore a euro 200.000;
▪ prevalente utilizzo di manodopera;
▪ prestazione svolta presso le sedi di attività del committente;
▪ utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Il versamento di tali ritenute deve essere effettuato dall’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice con deleghe distinte per ciascun committente e senza possibilità di compensazione.
Inoltre, le imprese di cui sopra dovranno consegnare al committente, entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, tutti i dati utili, distinti per singolo lavoratore impiegato, per consentire la verifica del corretto adempimento, quali ore lavorate, retribuzione erogata etc.
In caso di esito negativo di tali controlli, il committente sospenderà il pagamento dei corrispettivi maturati sino a concorrenza del 20% per cento del valore del contratto ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate, ed entro 90 giorni ne darà comunicazione all’Agenzia delle entrate.
In conseguenza di ciò, sarà preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito fino ad avvenuta regolarizzazione.
In caso di inottemperanza, il committente sarà inoltre obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione e versamento delle ritenute e senza possibilità di compensazione (c.4).
L’autocertificazione – procedura semplificata
In alternativa alla procedura descritta, il comma 5 del citato articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 consente alle imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici di autocertificare la regolarità contributiva, mediante consegna di apposita certificazione (DURF) rilasciata dall’Agenzia delle entrate e avente validità di 4 mesi dalla data del rilascio.
Tale semplificazione è attuabile dalle imprese che abbiano i seguenti requisiti:
- risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi ed abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, fatte salve le somme oggetto di regolari piani di rateazione.
Il DURF potrà essere richiesto mediante presentazione di apposita istanza, personalmente dal contribuente o da altro soggetto formalmente delegato, in una delle seguenti modalità:
- telematicamente mediante il servizio “consegna documenti e istanze” presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;per consegna diretta all’Ufficio territoriale competente;
- spedizione con raccomandata A/R all’Ufficio territoriale competente;
- per PEC, indicando nell’oggetto “Richiesta Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici”;
l’istanza dovrà essere sottoscritta dal contribuente digitalmente o con firma autografa allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
I grandi contribuenti potranno inviare la richiesta esclusivamente alla Direzione regionale territorialmente competente.
La certificazione sarà resa disponibile dal 3°giorno lavorativo di ogni mese e avrà validità di 4 mesi.
La patente a crediti
Il possesso del DURF è uno dei requisiti necessari per poter ottenere la patente a crediti (comma 19, articolo 29, Dl 19/2024, lettera e), obbligatorio “nei casi previsti dalla normativa vigente”; dovrà, pertanto, essere prodotto per i soli lavori aventi le caratteristiche di cui al comma 1, articolo 17-bis, Dlgs 241/1997 ed esclusivamente da imprese con almeno 3 anni di attività.
Per quanto riguarda le imprese con meno di 3 anni di attività, poiché il legislatore non opera alcun riferimento specifico alla procedura “standard” di verifica della regolarità fiscale alternativa al DURF, secondo il tenore letterario della norma parrebbe che tali aziende non debbano nemmeno presentare, ai fini del rilascio della patente a crediti, la documentazione comprovante la regolarità fiscale; sarebbe opportuno un esplicito chiarimento in merito.
Cit. “Il Sole 24 Ore”