Determinazione degli importi a debito fatta direttamente dalle Entrate in base ai dati dichiarati nel quadro RR di Unico, previo raffronto con le somme versate al medesimo titolo nell’anno precedente.
In arrivo, per artigiani e commercianti comunicazioni di debito relativi a contributi a percentuali concernenti l’anno di imposta 2018; lo rende noto l’Inps con messaggio 4152 del 23 novembre 2023.
Si ricorda che l’articolo 1 del Dlgs 462/1997 ha disposto che per la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei contributi e premi previdenziali e assistenziali che, ai sensi del Dlgs 241/1997, devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte dirette.
A tal proposito, per quanto riguarda le modalità di recupero è previsto l’invio ai contribuenti, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di apposita comunicazione (Cir) al fine di rendere noto a questi ultimi l’esito della dichiarazione stessa, ai sensi dell’articolo 36 bis del Dpr 600/1973 e dell’articolo 54-bis del Dpr 633/1972.
In particolare, l’Istituto informa che la determinazione degli importi dei contributi a debito è stata fatta direttamente dall’agenzia delle Entrate in base ai dati dichiarati nel quadro RR del modello Unico, previo raffronto con le somme versate al medesimo titolo nell’anno precedente; in merito alla liquidazione dei contributi, per coloro che sono obbligati al contributo sul minimale di reddito sono state prese in considerazione soltanto le somme relative alla quota di reddito eccedente il minimale imponibile in quanto, a seguito delle procedure di recupero avviate dall’Istituto, si considerano come versati i contributi riguardanti il minimale; nell’ipotesi di segnalazione di errori da parte dei contribuenti, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a riliquidare la comunicazione (Cir).
Spiegati i meccanismi della liquidazione dei debiti, con il messaggio in trattazione viene precisato che è in corso la procedura centralizzata di formazione degli avvisi di addebito relativamente agli esiti articolo 36 bis per l’anno d’imposta 2018.
In maniera specifica, le partite che saranno oggetto di iscrizione a ruolo sono quelle per le quali l’importo a titolo di contributi da recuperare, comunicato dalle Entrate, coincide con il credito risultante dagli archivi dell’istituto di previdenza sociale.
Nel caso in cui vi sia la presenza di credito per omissione contributiva, se presenti, sono oggetto di iscrizione a ruolo anche le sanzioni per ritardato versamento e/o per mancato acconto calcolate delle Entrate; sono identificate nell’avviso di addebito con codice tributo 8079 se artigiano, 8105 se commerciante.
Infine, viene fatto presente che l’emissione delle comunicazioni di debito verrà effettuata a livello centrale per le posizioni prive di evidenze, mentre quelle che saranno scartate dall’attività centralizzata saranno lasciate alla gestione delle sedi periferiche dell’Istituto.
Cit. “Il Sole 24 Ore”