Le modifiche della release 4.22.2 dell’Allegato Tecnico Uniemens coinvolgono l’Appendice B e l’Appendice I.
Il 29 gennaio 2024 l’Istituto ha rilasciato il consueto aggiornamento dell’Allegato al Documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili Uniemens (release 4.22.2 – documento tecnico 4.22 – schema di validazione 4.22.1). Il 29 gennaio 2024 l’Istituto ha rilasciato il consueto aggiornamento dell’Allegato al Documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili Uniemens (release 4.22.2 – documento tecnico 4.22 – schema di validazione 4.22.1).
Le modifiche della release 4.22.2 coinvolgono l’Appendice B – nei due rami < DenunciaIndividuale > e < DenunciaAziendale > per i lavoratori del settore privato; nella ListaCollaboratori per i lavoratori parasubordinati e nella ListaPosPA per i lavoratori afferenti alle Gestioni ex Inpdap – e l’Appendice I nel ramo DenunciaAgriIndividuale a codifica degli elementi funzionali alle dichiarazioni trasmesse dalle aziende del settore agricolo.
Esonero dei contributi previdenziali 2024 in DenunciaIndividuale, ListaPosPA e DenunciaAgriIndividuale
Con la Circolare Inps n. 11 del 16 gennaio 2024, l’Istituto ha fornito le indicazioni sugli adempimenti previdenziali connessi all’esonero dei contributi IVS a carico dei lavoratori dipendenti previsto dall’articolo 1, comma 15, della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) relativamente ai periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024. La citata circolare descrive l’assetto, la misura e la durata dell’esonero e specifica la platea dei destinatari, fornendo altresì le indicazioni per individuare correttamente il massimale retributivo imponibile, relativamente alla tredicesima mensilità e in presenza di più denunce mensili, così come le informazioni sulle condizioni necessarie per ottenere l’esonero, sulla compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato e sulla modalità di esposizione dei dati nel flusso Uniemens. Analogamente a quanto osservato nel 2023, l’esonero della quota contributiva a carico del dipendente è riconosciuto nella misura del 6% se la retribuzione imponibile, calcolata su base mensile per 13 mensilità, non supera i 2.692 euro al mese e nella misura del 7% se la retribuzione imponibile non supera i 1.923 euro mensili: in questo senso la release in commento aggiorna ancora una volta, in Appendice B, la descrizione dei codici di recupero L094 e L098, già in uso nell’ambito della DenunciaIndividuale per la codifica di < CodiceCausale > di < InfoAggCausaliContrib > di < DatiRetributivi > e che, a partire dal mese di competenza di gennaio 2024, assumono un più ampio significato e devono continuare a essere valorizzati rispettivamente per identificare l’esonero in misura del 6% (codice causale L094) e del 7% (codice causale L098), attenendosi alle modalità di utilizzo descritte al paragrafo 7 della circolare n. 11/2024, coerentemente con quanto in precedenza delineato con il messaggio n. 3499/2022 e con la circolare n. 7/2023, nonché con i messaggi n. 1932/2023 e n. 2924/2023.
Nello specifico, per identificare l’esonero in misura del 6%:
- nell’elemento < CodiceCausale > deve essere inserito il valore “L094”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, e articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- nell’elemento < CodiceCausale > deve essere inserito il valore “L094”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, e articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;- nell’elemento < CodiceCausale > deve essere inserito il valore “L094”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, e articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- nell’elemento < IdentMotivoUtilizzoCausale > deve essere inserito il valore “N”;
- nell’elemento < BaseRif > deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima/quattordicesima e di eventuali mensilità aggiuntive;
- nell’elemento < AnnoMeseRif > deve essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
- nell’elemento < ImportoAnnoMeseRif > deve essere indicato l’importo dell’esonero pari al 6% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
Analogamente, per rappresentare l’esonero in misura del 7%:
- nell’elemento < CodiceCausale > deve essere inserito il valore “L098”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- nell’elemento < IdentMotivoUtilizzoCausale > deve essere inserito il valore “N”;
- nell’elemento < BaseRif > deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima/quattordicesima e di eventuali mensilità aggiuntive;
- nell’elemento < AnnoMeseRif > deve essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
- nell’elemento < ImportoAnnoMeseRif > deve essere indicato l’importo dell’esonero pari al 7% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
Appendice B: le novità in < ListaPosPA >
Quanto alle modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione ListaPosPA del flusso Uniemens, anch’esse diramate con circolare 11/2024 (paragrafo 8), l’Inps chiarisce che si devono utilizzare i codici di recupero già previsti per i periodi da luglio 2023, la cui descrizione è ora aggiornata con i riferimenti alla vigente disciplina. Tale modifica trova spazio nell’Appendice B della release 4.22.2 dell’Allegato tecnico, dove è variata di conseguenza la descrizione dei codici 48, 49 e 57 in < CodiceRecupero > di < RecuperoSgravi > di < GestPensionistica > di < Gestioni > di < E0_PeriodoNelMese > e di < V1_PeriodoPrecedente >. Quindi, per esporre il beneficio spettante deve essere compilato l’elemento < RecuperoSgravi > di < GestPensionistica >, secondo le consuete modalità e, a partire dalle competenze di gennaio 2024, il codice 48 identificherà l’esonero nella misura del 6% sulla quota di contributi IVS a carico dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni ex Inpdap, mentre il codice 49 segnalerà l’esonero nella misura del 7%. L’Istituto evidenzia inoltre che nei mesi in cui sono corrisposte la tredicesima e (ove prevista) la quattordicesima mensilità, anche in forma di rateo, che non concorrono al raggiungimento del tetto mensile previsto dalla norma e non sono altresì oggetto di esonero, il valore relativo a tali emolumenti, comunque ricompreso nell’elemento < Imponibile > della Gestione pensionistica, deve essere dichiarato separatamente anche nell’elemento < AltroImponibile > di < RecuperoSgravi > utilizzando il codice di recupero “57”, che assume la nuova descrizione di “Emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021 – D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, art.3 – Emolumenti 2024 neutri ai fini dell’esonero”, indicando nel corrispettivo elemento < Importo > il valore “0,00”.
Appendice I, tutte le novità
Completa il quadro di modifiche secondarie alla pubblicazione dalla circolare 11/2024 e recepite dalla release in commento l’aggiornamento, in Appendice I, della descrizione dei codici 7, 8, 9 in < TipoRetribParticolare > di < TipoRetribuzione > di < DatiAgriRetribuzione > del ramo < DenunciaAgriIndividuale > per l’esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione < PosAgri > del flusso Uniemens. Considerato che il calcolo della contribuzione dovuta nel settore dell’agricoltura viene effettuato dall’Istituto attraverso il servizio di tariffazione, la circolare 11/2024 chiarisce che per l’esposizione dei dati dell’esonero si devono utilizzare, con finalità di semplificazione, le medesime modalità descritte nelle circolari n. 43 del 22 marzo 2022, n. 7/2024 e nel messaggio n. 1932/2023 (valorizzazione dei codici “7”, “8” e “9” nell’elemento < TipoRetribParticolare >). La misura dell’esonero del 6% o del 7% viene, quindi, determinata direttamente dall’Istituto in sede di tariffazione in base al valore dell’imponibile previdenziale dichiarato nel mese di competenza. In dettaglio, se l’imponibile mensile previdenziale dichiarato è minore o uguale a 1.923 euro, viene applicata in fase di calcolo una diminuzione dell’aliquota contributiva del 7%; se l’imponibile mensile dichiarato è maggiore di 1.923 euro, ma non superiore all’importo di 2.692 euro, viene applicata in fase di calcolo una diminuzione dell’aliquota del 6%; infine, se tale imponibile risulta superiore a 2.692 euro, non viene riconosciuta alcuna riduzione dell’aliquota. Infine, poiché l’esonero è alternativo alla decontribuzione a favore delle lavoratrici con figli di cui all’articolo 1, commi da 180 a 182, della legge di Bilancio 2024, il datore di lavoro agricolo potrà indicare nel flusso Uniemens-PosAgri alternativamente una delle due agevolazioni
Le modifiche in DenunciaAziendale
La release in commento introduce inoltre tre codici di nuova istituzione nel ramo della DenunciaAziendale: il codice F00199 (a identificare “CONFIL FELP”) risulta inserito in < CodFederazSindRS > di < ContrattoRS > di < RappresentanzaSindacale >; il nuovo codice W477 compare in < CodAssociazione > di < ContribAssistContrattuale > (si ricorda che le istruzioni per le imprese aderenti al Sindacato Italiano Lavoratori Pensionati E Agricoli S.I.L.P.A., a cui è attribuito il codice di nuova istituzione “W477” con significato di “Contr. Sindacato Italiano Lavoratori Pensionati E Agricoli (S.I.L.P.A.)” sono chiarite dalla circolare n. 18/2024) e infine il codice L143 viene introdotto per la valorizzazione dell’elemento < CongCIGSAltCaus > di < CongCIGSAltre > di < CongCIGSACredito > di < CIGStraord > di < CIGAutorizzata > di < ConguagliCIG >, con il significato di “Conguaglio ulteriori settimane articolo 12 comma 1 del decreto – legge n. 104/2024”.
Le nuove aliquote in ListaCollaboratori
Termina la panoramica di modifiche introdotte con la release 4.22.2 dell’Allegato tecnico l’inserimento, per l’elemento < Aliquota > di < Collaboratore >, delle aliquote dovute per l’anno 2024 alla Gestione Separata per i lavoratori parasubordinati e autonomi. Con la circolare n. 24/2024, l’Inps ha infatti emanato le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2024 dagli iscritti alla Gestione Separata, nonché fissato le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da parasubordinati e committenti (collaboratori e figure assimilate, magistrati onorari a esaurimento, lavoratori nel settore dello sport dilettantistico riformati dall’entrata in vigore del d.lgs. 36/2021 come modificato dal d.lgs. 120/2023) e liberi professionisti (compresi i professionisti del settore sportivo dilettantistico), specificando le percentuali di ripartizione dell’onere contributivo. La principale novità è registrata per i professionisti senza Cassa professionale e senza un trattamento pensionistico o altra assicurazione obbligatoria: questi passano da una aliquota complessiva del 26,23% (valida per il 2023) al 26,07% in forza della riduzione dell’onere contributivo per l’indennità Iscro, il cui contributo è ridotto dallo 0,51 allo 0,35%. Il nuovo Allegato tecnico riporta tali aliquote con la relativa descrizione alle pagine 191, 192 e 193, riproposte di seguito.
Cit. “Il Sole 24 Ore”