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Premi Inail sulle retribuzioni effettive per i co.co.co inviati in paesi Extra Ue

2024-04-18 18:46

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Premi Inail sulle retribuzioni effettive per i co.co.co inviati in paesi Extra Ue

L’istituto precisa che non devono essere applicate le retribuzioni convenzionali, a differenza di quanto avviene per i dipendenti.

L’istituto precisa che non devono essere applicate le retribuzioni convenzionali, a differenza di quanto avviene per i dipendenti.

L’Inail, con la circolare 10/2024 del 16 aprile, ha precisato che il calcolo dei premi sulle retribuzioni convenzionali per i lavoratori subordinati inviati in Paesi extra Ue non vale anche per i co.co.co, nei cui confronti la determinazione di quanto versare deve avvenire sui compensi effettivamente percepiti, nel rispetto del minimale e massimale. La precisazione Inail fa seguito al Dm 6 marzo 2024 che ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori dipendenti (dirigenti inclusi) inviati dal datore di lavoro in Paesi extra Ue, diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali.

A tal proposito l’Inail riepiloga:

  • i Paesi esclusi dall’ambito di applicazione del regime di dette retribuzioni convenzionali, che coincidono essenzialmente con gli Stati membri Ue e con le loro ex colonie (per esempio, Francia e dipartimenti d’oltremare: Guyana francese, Isola di Martinica e Isola di Guadalupa, ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del dipartimento della Guadalupa);
  • gli Stati nei cui confronti si applica la normativa comunitaria pur essendo extra Ue (vedi Norvegia);
  • i Paesi con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale (Argentina, Brasile, Tunisia, San Marino eccetera).

L’istituto coglie l’occasione per evidenziare che, per quanto riguarda il Regno Unito, a seguito della Brexit, l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, hanno concluso un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and cooperation agreement o Tca) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 444 del 31 dicembre 2020, con annesso protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (Pssc). Detto accordo regolamenta anche gli aspetti di sicurezza sociale vigenti tra le due parti.

Ritornando alle retribuzioni convenzionali, l’Inail ricorda che gli importi fissati dal decreto ministeriale sono mensili, ma frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, intervenuti nel corso del mese. Riguardo ai lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, quella convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato e alla sua posizione nell’ambito della qualifica stessa.

Per retribuzione nazionale si intende il trattamento economico mensile, cioè quello previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’indennità estero. Detto importo deve essere raffrontato con le tabelle del settore corrispondente, al fine di identificare la fascia retributiva da prendere a riferimento che individua la retribuzione convenzionale da utilizzare per il calcolo del premio.

Cit. “Il Sole 24 Ore”



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