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Il diritto del lavoratore all’integrità contributiva

2024-05-15 16:08

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Il diritto del lavoratore all’integrità contributiva

Confermata dalla Cassazione la sua possibiltà di agire per accertare l’omissione datoriale prima ancora che possa verificarsi un danno previdenziale.

Confermata dalla Cassazione la sua possibiltà di agire per accertare l’omissione datoriale prima ancora che possa verificarsi un danno previdenziale.

La Cassazione, con ordinanza 2 maggio 2024, n. 11730, torna a occuparsi del tema, sempre molto complesso e fonte di incertezze interpretative, della tutela della posizione contributiva del lavoratore dipendente in relazione alla verifica del corretto adempimento degli obblighi contributivi da parte del lavoratore. Nel caso di specie, il lavoratore rivendica le differenze retributive a fronte del maggior orario di lavoro svolto e i relativi contributi previdenziali, versati dal lavoratore solo in funzione del rapporto di lavoro part time e non a tempo pieno. Il punto nodale della controversia, per il tema che ci riguarda, consiste nello stabilire se il lavoratore possa agire per l’accertamento del diritto a ottenere il versamento integrale dei contributi da parte del lavoro in corrispondenza dell’effettiva prestazione di lavoro svolta, anche a prescindere dalla maturazione di un trattamento previdenziale di qualsiasi tipo. Potrebbe, infatti, dubitarsi di tale potestà in mancanza di un collegamento diretto a una prestazione richiesta o alla quale il lavoratore ritiene comunque di poter accedere, essendo a ciò impedito proprio dalla omissione da parte del datore di lavoro. Secondo la pronuncia della Cassazione del 2 maggio n. 11730, costituisce principio assodato quello per cui il lavoratore ha diritto di agire nei confronti del datore di lavoro per l’accertamento dell’omissione contributiva prima ancora che possa maturarsi un danno previdenziale, che si realizza quando non sia più possibile versare la contribuzione perché irrimediabilmente prescritta (l’Inps non può accettare il pagamento di contribuzione prescritta, principio non derogabile), secondo le indicazioni dell’articolo 2116, comma 2, del Codice civile.

Dunque, il lavoratore che si accorga nel corso della sua vita lavorativa di una irregolarità nella sua posizione contributiva può fin da subito sollecitare il datore di lavoro alla regolarizzazione e, in via giudiziale, può esperire un’azione di condanna generica al risarcimento del danno oppure un’azione di accertamento dell’omissione contributiva, ritenuta potenzialmente dannosa. Questa predisposizione di strumenti costituisce la tutela più immediata del diritto all’integrità della posizione contributiva, che può essere minacciato dal mancato regolare versamento di contributi. La consistenza attuale della posizione contributiva, ossia il diritto soggettivo alla posizione assicurativa, è funzionale alla protezione assicurata dalla prestazione nel caso di avverarsi del rischio e si realizza attraverso le due strade della tutela del diritto alla posizione contributiva azionabile non appena si verifichi l’omissione, anche se l’obbligo contributivo è ormai prescritto e al risarcimento del danno nel momento in cui la prestazione sia compromessa per effetto della mancata contribuzione. In altre parole, le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore nei confronti del datore di lavoro, una volta raggiunta l’età pensionabile, consistono nella perdita totale o parziale della pensione (danno risarcibile ex articolo 2116 del Codice civile) oppure, in un momento precedente, nel danno che deriva dalla irregolarità della posizione contributiva (azione di condanna generica al risarcimento oppure azione di mero accertamento dell’omissione contribuitiva quale comportamento potenzialmente dannoso).

In questo senso, la legittimazione processuale ad agire per l’accertamento dell’obbligo contributivo va ritenuta non alternativa a quella dell’ente previdenziale (unico creditore dell’obbligazione contributiva) e deve essere valutata nelle conseguenze che il mancato versamento di contribuzione provoca nell’ambito della sfera di controllo del lavoratore. Una tutela preventiva, finalizzata ad accertare la potenzialità dell’omissione contributiva a provocare un danno, al netto della possibilità di chiedere il risarcimento dei danni al momento del prodursi dell’evento ex articolo 2116. Il limite è naturalmente rappresentato dal fatto che il lavoratore non è il creditore dei contributi, non potendo agire per la condanna dell’Inps al versamento degli stessi (non vi è un fenomeno di sostituzione processuale).

Inoltre, precisa la Corte, la ricostruzione di questo diritto nei termini di una protezione dell’integrità contributiva può tranquillamente coesistere con l’orientamento della Cassazione che impone al lavoratore l’integrazione del contradditorio con l’Inps nelle controversie con il datore di lavoro quando chieda il versamento dei contributi e che semmai pone una serie di diversi problemi in ordine alla ricostruzione dell’obbligo contributivo in presenza di forme di accordo o conciliazione tra le parti alle quali l’istituto di previdenza, per definzione, non può aderire.

Cit. “Il Sole 24 Ore”



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