Quando un dipendente decide di comunicare la cessazione del proprio rapporto di lavoro volontariamente deve procedere con l'invio dimissioni online rispettando il periodo di preavviso previsto dal contratto
Preliminarmente, si ricorda che le dimissioni sono l'atto con cui un lavoratore dipendente può recedere unilateralmente da un contratto che lo vincola al datore di lavoro. Laddove, dare le dimissioni volontarie vuol dire informare il datore di lavoro della volontà da parte del lavoratore di recedere da un contratto di lavoro.
Questa facoltà può essere esercitata senza alcun limite con l'unico vincolo del rispetto dell'obbligo di dare il preavviso contrattualmente previsto. Le dimissioni volontarie devono essere presentate attraverso una lettera di dimissioni, al fine di ottenere una rescissione consensuale del rapporto lavorativo.
Per garantire l'originalità della decisione del lavoratore, la legge subordina l'efficacia delle dimissioni al rispetto di una specifica procedura.
Procedura telematica delle dimissioni
Si ricorda che, con l'entrata in vigore della Riforma introdotta con il "Jobs Act", a far data dal 12 marzo 2016, le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere comunicate esclusivamente attraverso il canale telematico.
La norma fu creata con il chiaro obiettivo di combattere il fenomeno delle "dimissioni in bianco", pratica troppo diffusa che aveva indebolito, sotto il profilo contrattuale, i lavoratori più deboli.
Infatti, "dimissioni" significava presentazione di una lettera cartacea al proprio datore di lavoro per risolvere la collaborazione professionale, mentre dal 2016 con il "Jobs Act" non è più così e la modalità per presentare le dimissioni volontarie è esclusivamente online.
In particolare, le dimissioni (volontarie o per giusta causa) e la risoluzione consensuale del contratto di lavoro devono essere comunicate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematica (art. 26, comma 1, D.Lgs. 151 del 14 settembre 2015). In particolare, il Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015 definisce le modalità, gli standard e le regole tecniche per la comunicazione telematica delle dimissioni.
Pertanto, le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro subordinato nel settore privato sono da presentare unicamente in via telematica, attraverso il modello online, altrimenti le dimissioni non saranno valide.
In tal modo si esclude la possibilità anche di cambiare data alle dimissioni, con la previsione di una sanzione amministrativa, da un minimo di 5mila euro ad un massimo di 30mila euro, in caso di tentativo di alterazione dei moduli di dimissioni online da parte dei datori di lavoro.
Il lavoratore può provvedere personalmente alla trasmissione delle dimissioni telematiche oppure tramite soggetti abilitati, patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione, enti bilaterali, consulenti del lavoro e sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (D.Lgs. 185/2016).
La procedura per la presentazione delle dimissioni volontarie è prevista attraverso il servizio online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o tramite le app per smartphone e tablet dedicate, che consentono di eseguire la procedura utilizzando dispositivi con sistema operativo iOS o Android.
Qualora i lavoratori avessero un'età inferiore ai 18 anni, la presentazione delle dimissioni volontarie per via telematica deve essere eseguita con l'assistenza di uno dei genitori o da titolare della potestà genitoriale o di chi ne fa legalmente le veci.
Restano fuori dal campo di applicazione della norma alcune categorie di lavoratori. In particolare, non possono presentare le dimissioni volontarie online:
- i lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 185 del 24 settembre 2016);
- i lavoratori domestici;
- chi ha risolto il rapporto di lavoro attraverso la conciliazione in sede stragiudiziale;
- i lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di tirocinio/stage;
- i genitori lavoratori nelle ipotesi di convalida presso l'ITL previste dall'art. 55, comma 4, D.Lgs. 151/2001;
- i lavoratori in periodo di prova;
- i lavoratori a partita IVA;
- i lavoratori con contratto nel settore marittimo.
Per le suddette categorie di lavoratori è prevista la possibilità di compilare un modulo cartaceo da consegnare a mano o con raccomandata seguendo le procedure previste dal proprio CCNL, oppure descritte per le specifiche categorie di lavoratori.
La compilazione delle dimissioni online
Come anticipato, questa procedura è stata introdotta per contrastare le "dimissioni in bianco", una pratica dannosa con la quale i lavoratori firmavano il proprio licenziamento al momento dell'assunzione. Una pratica che favoriva il datore di lavoro a discapito del dipendente, particolarmente problematica, soprattutto per le donne, il cui potere negoziale sul luogo di lavoro è spesso minore.
Nel dettaglio, come suddetto, il lavoratore che si trova a dover effettuare la comunicazione per le dimissioni volontarie, potrà optare per:
1) l'invio del modulo autonomamente tramite il sito del Ministero (www.cliclavoro.gov.it) accedendo con le proprie credenziali digitali (tramite SPID o CIE). Potrà così accedere al form online all'interno del quale sono inserite le informazioni relative alla comunicazione o
2) l'invio della domanda di dimissioni volontarie online da parte di esperti di Caf e Patronato.
Il processo di compilazione del modulo online è semplice e una volta completato, si riceverà un documento contenente le informazioni necessarie.
Nell'inserimento della data di cessazione del rapporto di lavoro online è importante tenere conto dei termini di preavviso indicati nel contratto di lavoro, a meno che non concordato diversamente con il datore di lavoro.
All'interno del sito, per la presentazione del modulo, si procederà alla compilazione di 4 sezioni:
- dati del lavoratore;
- dati del datore di lavoro;
- rapporto di lavoro con data di inizio e al tipo di contratto;
- tipo di richiesta che si sta effettuando: dimissioni volontarie, revoca per giusta causa o risoluzione consensuale, con la rispettiva data di inizio e la motivazione.
A salvataggio completato, il sistema non consente più modifiche e la comunicazione sarà pronta per l'invio, così convalidando i dati inseriti.
Se compare il messaggio "esito revoca", la procedura sarà stata fatta correttamente con l'invio di una notifica al datore di lavoro.
La ricevuta della comunicazione di dimissioni volontarie inviata, si potrà visualizzare e scaricare caricando il file in formato PDF. Il modulo scaricabile avrà al suo interno una quinta sezione, contenente i dati di invio, il codice identificativo del modulo e la data di trasmissione.
Se il rapporto di lavoro per cui si intende presentare dimissioni non c'è nell'elenco presente nel sistema, si potrà procedere con l'inserimento delle dimissioni cliccando sul tasto "Inserimento dimissioni per un rapporto di lavoro non presente in elenco".
I lavoratori che hanno iniziato la collaborazione lavorativa prima del 2008, devono inserire personalmente una parte dei dati nel modulo, per quelli assunti dopo il 2008 le informazioni della sezione 1 e 2 sono già presenti automaticamente.
Per effettuare il calcolo, solitamente, a determinare l'ammontare dei giorni per il preavviso delle dimissioni sono il tipo di contratto, l'anzianità, il livello di qualifica ed il livello di inquadramento.
In caso di non rispetto o mancato invio delle dimissioni, il datore di lavoro avrà diritto al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, proporzionale al numero di giorni che il dipendente avrebbe lavorato rispettando i tempi previsti.
Le dimissioni volontarie sono revocabili entro e non oltre 7 giorni dalla data di invio del modulo di dimissioni online; oltre i 7 giorni, diviene efficace e finisce il rapporto di lavoro dal giorno seguente all'ultimo giorno di lavoro effettivo.
Per farlo è necessario accedere all'area riservata e cliccare sull'icona "Revoca". Se quest'ultima appare colorata si potrà procedere alla revoca delle dimissioni, se è di colore grigio significa che il termine è oltre i 7 giorni e le dimissioni non si possono più revocare.
Da ultimo, si ricorda che, alcuni contratti di lavoro prevedono un tempo di preavviso per presentare le dimissioni, ma la procedura telematica non incide su tale periodo. In tal caso, il lavoratore dovrà attenersi al periodo di preavviso previsto dal suo tipo di contratto per dimettersi.
Cit. “Il Sole 24 Ore”