La decisione dei lavoratori deve comunque essere vagliata dal funzionario dell’Itl.
Le dimissioni dei genitori entro i primi tre anni di vita dei figli, o di ingresso in famiglia, possono essere revocate prima della decorrenza delle stesse e della cessazione del rapporto, anche se già convalidate dall’Ispettorato del lavoro. Così si è espresso l’Inl con la nota 862/2024.
In base all’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 151/2001, la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate da una lavoratrice durante la gravidanza e da uno dei due genitori entro i primi tre anni di vita dei figli (o di ingresso in famiglia se adottati o affidati), devono essere convalidate dall’ispettorato territoriale del lavoro. Come ricordato dall’Inl nel 2022, dopo le disposizioni di carattere eccezionale adottate durante la pandemia da Covid-19, il lavoratore o la lavoratrice devono prima inviare la lettera di dimissioni o risoluzione consensuale al datore di lavoro e successivamente chiedere il colloquio con il funzionario incaricato dell’Itl di persona o a distanza.
A fronte di questa disposizione normativa è sorto il dubbio se e come sia possibile revocare tali dimissioni. Nella nota 862/2024, su conforme parere del ministero del Lavoro, l’Inl afferma che le dimissioni possono essere revocate prima dell’emanazione del provvedimento di convalida, ma anche successivamente allo stesso purché prima della decorrenza delle dimissioni e alla risoluzione del rapporto.
Tuttavia anche la decisione di revocare le dimissioni deve essere soggetta a verifica da parte dell’ispettorato che, «valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all’annullamento» della convalida. Inoltre, se il funzionario riterrà che ci siano stati comportamenti illeciti o discriminatori del datore di lavoro potrà effettuare accertamenti ispettivi.
La revoca non è possibile se le dimissioni siano state convalidate e abbiano prodotto effetto. In tal caso la ripresa del rapporto di lavoro può avvenire solo con il consenso del datore di lavoro.
Cit. “Il Sole 24 Ore”