Il beneficio a favore dei lavoratori autonomi sotto i 40 anni iscritti nel triennio 2020-2022 verrà applicato per 24 mesi e non per due anni civili.
Con il messaggio 3338/2024 di ieri l’Inps ha reso noto di aver provveduto al ricalcolo dell’importo del beneficio spettante, sotto forma di sgravio contributivo, ai lavoratori autonomi agricoli, di età inferiore ai 40 anni, iscritti per la prima volta alla previdenza agricola negli anni 2020, 2021, 2022.
Si tratta dell’incentivo previsto dall’articolo 1, comma 503, della legge 160/2019, finalizzato a favorire il ricambio generazionale in agricoltura attraverso la concessione dell’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai giovani agricoltori under 40 che si iscrivono nelle apposite gestioni Inps dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
L’esonero, per coloro che hanno avviato l’attività negli anni 2020, 2021 e 2022, è fissato dalla legge in misura pari al 100% della contribuzione agricola ai fini pensionistici e spetta per i primi 24 mesi di attività del giovane agricoltore. L’istituto di previdenza, tuttavia, ha applicato il beneficio, nella maggior parte dei casi, per un periodo inferiore a quello complessivamente previsto dalla norma (24 mesi, appunto). Secondo una prima interpretazione dell’Inps, infatti, l’esonero andava riconosciuto non per 24 mesi ma per due anni civili. E così, qualora l’attività dell’interessato fosse iniziata in corso d’anno, l’Istituto applicava il beneficio per un periodo inferiore, calcolato a partire dal mese di inizio dell’attività e fino al termine dell’anno civile successivo (ad esempio, se l’iscrizione all’Inps decorreva dal 1° luglio 2020, il beneficio veniva riconosciuto solo fino al 31 dicembre 2021, e quindi per 18 mesi, anziché per 24, come previsto dalla norma).
L’Istituto, anche al fine di evitare un nutrito contenzioso, ha quindi opportunamente rivisto la precedente posizione e con il messaggio sopra citato ha riconosciuto applicabile l’esonero per l’intero periodo dei 24 mesi previsti dalla normativa vigente, decorrenti dalla data di iscrizione dei richiedenti, procedendo d’ufficio al ricalcolo delle somme spettanti. Le risultanze del ricalcolo saranno visualizzabili nel Cassetto del contribuente e il credito che ne deriva potrà essere oggetto di istanza di compensazione da parte degli interessati con le consuete modalità. Il messaggio specifica inoltre che, trattandosi di un beneficio soggetto al regime “de minimis”, l’Inps non ha proceduto al ricalcolo nelle ipotesi in cui esso avrebbe comportato il superamento del limite in oggetto.
Cit. "Il Sole 24 Ore"