In deroga al principio di onnicomprensività, la lettera c) del secondo comma dell’articolo 51 del Tuir individua tre categorie di prestazioni che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. L’esclusione dal reddito è prevista nello specifico per:
- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché per le somministrazioni di vitto in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;
- le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (come i buoni pasto: ad esempio, i ticket restaurant). In tal caso l’esenzione opera fino all’importo complessivo giornaliero di 4 euro, aumentato a 8 euro se le prestazioni sono rese in forma elettronica;
- le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto, corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro per ogni giornata di lavoro.
Buoni pasto
Relativamente ai buoni pasto va ricordato, ripercorrendo i principali documenti di prassi fin qui emanati, che:
- il particolare regime di esenzione fiscale previsto si applica anche in caso di erogazione ai lavoratori in smart working (agenzia Entrate, risposta a interpello 123/2021);
- in caso di corresponsione ad personam, il valore nominale del buono pasto è integralmente imponibile;
- ai fini dell’esclusione dal reddito, si fa riferimento al valore nominale del buono. Se tale valore supera la soglia di esenzione (8 euro per buoni pasto elettronici e 4 euro per cartacei), l’eccedenza non è computata ai fini del raggiungimento della soglia di esenzione dei fringe benefits. L’importo del valore nominale che eccede il limite non può essere infatti considerato assorbibile dalla soglia di esenzione prevista dal comma 3 dell’articolo 51 (pari, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, a 1.000 euro elevati a 2mila euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico) e, quindi, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente (agenzia Entrate, risoluzione 26/E/2010);
- se si cumulano più di 8 buoni pasto, il regime di esenzione non cambia.
I buoni pasto:
- sono nominativi e devono consentire soltanto l’erogazione della prestazione sostitutiva nei confronti dei dipendenti che ne hanno diritto;
- non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di 8 buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro;
- possono essere cartacei o elettronici e devono riportare le specifiche indicazioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 4 dell’allegato II.17. (Servizi sostitutivi di mensa) del Codice appalti.
Il caso delle Card elettroniche
L’agenzia delle Entrate ha chiarito che le card elettroniche, come mero strumento identificativo dell’avente diritto, non sono assimilabili ai ticket restaurant, ma piuttosto a un sistema di mensa aziendale, che può essere definita “diffusa” in quanto il dipendente può rivolgersi ai diversi esercizi pubblici che avendo sottoscritto la convenzione sono abilitati a gestire la card elettronica. Le prestazioni rese attraverso le Card, quindi, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a prescindere dal superamento o meno del limite di cui all’articolo 51, comma 2, lettera c) (8 euro per buoni pasto elettronici e 4 euro per cartacei), del Tuir, riferito esclusivamente alle prestazioni ed alle indennità sostitutive di mensa.
Qualora le card elettroniche venissero dotate di funzioni diverse - come, ad esempio, quelle di titoli di credito e/o documenti contenenti importi di spesa predeterminati - alle prestazioni ad esse collegate dovrà essere attribuita una qualificazione diversa, non potendo più la somministrazione essere considerata come svolgentesi nell’ambito di una mensa aziendale (risoluzione Entrate 63/E/2005).
Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto
Per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto, l’Amministrazione finanziaria (risoluzione del ministero Finanze del 30 marzo 2000, n. 41, risposta a interpello 24 aprile 2020, n. 122) ricorda che l’esclusione dal concorso alla determinazione del reddito riguarda solo quelle categorie di lavoratori per le quali ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
- che vi sia un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto (sono esclusi, quindi, tutti i dipendenti ai quali, proprio in funzione della particolare articolazione dell’orario di lavoro che non consente di fruire della pausa pranzo, viene attribuita una indennità sostitutiva di mensa);
- che il dipendente sia addetto ad una unità produttiva (sono esclusi coloro che non sono stabilmente assegnati ad una “unità” intesa come sede di lavoro).
- che la suddetta unità sia ubicata in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consenta di recarsi, senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione, per l’utilizzo di buoni pasto.
Regole generali di gestione
A mente delle istruzioni fornite con la circolare del ministero Finanze 23 dicembre 1997 n. 326/E va infine ricordato, in via generale; che:
- le prestazioni devono interessare la generalità dei dipendenti o intere categorie omogenee di essi;
- il datore di lavoro è libero di scegliere la modalità che ritiene più facilmente adottabile in funzione delle proprie esigenze organizzative e dell’attività svolta e che possa anche prevedere più sistemi contemporaneamente. Ad esempio, può istituire il servizio di mensa per una categoria di dipendenti, il sistema dei ticket restaurant per un’altra categoria e provvedere all’erogazione di una indennità sostitutiva per un’altra ancora, oppure può istituire il servizio di mensa e nello stesso tempo corrispondere un’indennità sostitutiva o i ticket restaurant ai dipendenti che per esigenze di servizio non possono usufruire del servizio mensa;
- lo stesso dipendente, con riferimento alla medesima giornata lavorativa, non può fruire del servizio mensa e utilizzare anche il ticket restaurant o ricevere anche l’indennità sostitutiva del servizio di mensa, fruendo dell’esclusione dalla formazione del reddito nei limiti previsti.
Deducibilità fiscale
In tutti i casi, gli oneri sostenuti dall’azienda per il pasto dei dipendenti nel corso dell’attività lavorativa sono interamente deducibili dal reddito d’impresa.
Cit. “Il Sole 24 Ore”