L’incentivo della legge è Fornero cumulabile con altre agevolazioni salvi divieti espressi. Ancora non attivabile quello previsto dal decreto Coesione.
Il datore di lavoro privato che assume una donna ha la possibilità di beneficiare di diversi incentivi contributivi: tra questi, il bonus donne strutturale previsto dalla legge Fornero e il bonus donne del decreto Coesione. Seppure accomunati dalla medesima finalità di sostenere l’occupazione femminile, i due incentivi in presentano significative differenze che vanno attentamente considerate perché, se è vero che ogni valutazione di convenienza presuppone l’esame del caso concreto, è altrettanto vero che il punto di partenza è sempre un’approfondita conoscenza dei punti di forza e di debolezza di ciascun incentivo.
Del bonus donne strutturale (articolo 4, commi 9-11, della legge 92/2012) può beneficiare un’ampia platea di datori di lavoro privati, anche non imprenditori e agricoli, enti pubblici economici e altri enti equiparati ai datori di lavoro privati. A essere agevolate sono le lavoratrici svantaggiate, ovvero:
- donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti, individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia 1° gennaio 2022-31 dicembre 2027 (il datore di lavoro deve pertanto fare specifico riferimento a tale Carta - e ai suoi aggiornamenti - per verificare se la residenza della lavoratrice rientra in una delle zone agevolate);
- donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi impiegate in settori a elevata disparità di genere (definite, per il 2025, dal decreto 3217 del 30 dicembre 2024);
- donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Ampio è anche il ventaglio degli eventi agevolati, essendo interessati dall’incentivo le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato (esclusi i rapporti di apprendistato), le assunzioni a tempo determinato, sia a tempo pieno, sia part-time, purché determinino un incremento occupazionale netto della forza lavoro. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e intermittente.
L’agevolazione consente di dimezzare non solo la contribuzione sgravabile a carico del datore di lavoro, ma anche i premi e i contributi Inail. Inoltre, aspetto di non poco conto, non sono previsti massimali di sgravio. La durata massima dell’incentivo va da 12 mesi per le assunzioni a termine a 18 mesi per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato.
Un punto di forza è la possibilità di cumulo con le altre agevolazioni, fatti salvi divieti espressi. Così, ad esempio, il datore di lavoro che abbia anche diritto alla nuova decontribuzione Sud può cumulare quest’ultima con il bonus donne, a copertura del residuo di contribuzione esonerabile ed entro i massimali di agevolazione previsti per la decontribuzione Sud. Ma non solo. Lo stesso datore di lavoro può cumulare il bonus con incentivi di natura economica, ad esempio con quello previsto, sempre dalla legge Fornero (articolo 2, comma 10-bis, legge 92/2012), per le assunzioni di persone che già percepiscono la Naspi.
Di ben diversa portata è il bonus donne del decreto Coesione (articolo 23 del Dl 60/2024). Si tratta infatti di un incentivo transitorio, riconosciuto per i soli contratti di lavoro stabili stipulati anche nell’ambito della Zes unica. A essere agevolate sono le assunzioni a tempo indeterminato (e - presumibilmente - pure le trasformazioni, anche se al riguardo si attendono conferme dall’Inps) effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, nel rispetto di un massimale di importo esonero pari a 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice. L’esonero è totale (100% della contribuzione sgravabile a carico del datore di lavoro) ed è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, ma non copre i premi e i contributi Inail.
La platea delle lavoratrici agevolate dal bonus del decreto Coesione è, in buona parte, sovrapponibile a quella prevista per il bonus strutturale, interessando:
- lavoratrici di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zes unica e ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali Ue (sul possibile riferimento, anche per questo incentivo, alla Carta degli aiuti ai fini dell’esatta determinazione delle aree ammesse alle agevolazioni si attendono delucidazioni dall’Inps);
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un elevato tasso di disparità occupazionale;
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Analogamente a quanto previsto per il bonus strutturale, per il bonus donne del decreto Coesione le assunzioni devono determinare un incremento occupazionale netto. E, come per il bonus strutturale, l’agevolazione è esclusa per i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
L’esonero non è cumulabile con altri o riduzioni contributive, ma è compatibile, e senza decurtazioni, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (articolo 4, Dlgs 216/2023). Va da ultimo ricordato che l’agevolazione del decreto Coesione non è ad oggi attivabile, mancando il decreto che ne definirà le modalità attuative e le successive istruzioni Inps.
Cit. “Il Sole 24 Ore”