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A marzo doppia scadenza per l’invio della certificazione unica

2025-03-14 10:55

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A marzo doppia scadenza per l’invio della certificazione unica

Termine principale il giorno 17, il 31 per i redditi derivanti esercizio di arte o professione abituale.

Da quest’anno i flussi delle certificazioni uniche ordinarie possono essere trasmessi all’amministrazione finanziaria entro tre distinte scadenze, in funzione della tipologia di reddito certificato. Al classico termine del 16 marzo (slittato al 17 in quanto cadente di domenica) si è aggiunto quello del 31 marzo riservato alle Cu relative a redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, termini entrambi necessari per consentire all’agenzia delle Entrate di acquisire tutti i dati utili alla formazione della dichiarazione precompilata. È confermata, infine, l’ulteriore scadenza del 31 ottobre, coincidente con la presentazione del 770, riservata ai redditi esenti o a quelli in via residuale non dichiarabili con il 730/Unico precompilato. La consegna/invio della certificazione sintetica al percipiente invece rimane fissata al 16 marzo, che quest’anno slitta anch’essa al giorno 17.

L’invio tardivo della certificazione unica, a seguito del cambio di orientamento espresso dall’agenzia delle Entrate nella circolare 12/2024 è diventato rivedibile in base all’articolo 13 del Dlgs 472/1997, con la conseguente riduzione (da 1/9 fino a 1/5 in funzione della data del ravvedimento) delle due sanzioni base di 33,33 euro (trasmissione entro 60 giorni dalla scadenza) e di 100 euro (trasmissione dopo 60 giorni) previste dall’articolo 4, comma 6-quinquies.1, del Dpr 322/1998.

Una delle novità di quest’anno, che riguarda i redditi di lavoro autonomo, è l’esonero dall’obbligo della Cu (sia sintetica che ordinaria) per i sostituti che corrispondono redditi ai contribuenti forfettari (articolo 1 della legge 190/2014) e a quelli che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, secondo l’articolo 27 del Dl 98/2011.

Lo schema di Cu 2025 dei redditi di lavoro dipendente/assimilato richiede di classificare nella specifica sezione (particolari tipologie reddituali) e con lo specifico codice non solo tutte le diverse tipologie di reddito assimilato elencate all’articolo 50, nel comma 1, del Tuir (in precedenza riportate nel punto 8 dei dati del percipiente), ma anche quello di lavoro dipendente (escluso quello di pensione), informazioni indicate anche nella generica annotazione AI.

Particolare attenzione deve porre il sostituto nel compilare la sezione del bonus Natale, le cui istruzioni sono state oggetto di aggiornamento più di una volta. La sezione è riservata ai sostituti che, in occasione della tredicesima mensilità, hanno erogato l’indennità di massimo 100 euro, ovvero non l’hanno corrisposta anche se spettante, o l’hanno recuperata in sede di conguaglio di fine anno.

Importante, come già precisato dall’Agenzia lo scorso anno, è la corretta esposizione dei dati dei familiari a carico nel relativo prospetto, in quanto utili ai fini dell’effettivo riconoscimento di tutte le agevolazioni fiscali connesse, quali la detrazione prevista dall’articolo 12 del Tuir, la soglia maggiorata di esenzione dei fringe benefit (esposti nei punti 475 e 581), gli eventuali sconti sulle addizionali previsti dalla normativa regionale e/o comunale e lo stesso bonus Natale. La completa e corretta compilazione del prospetto dei familiari consente altresì all’agenzia delle Entrate di rendere disponibile nella dichiarazione precompilata tutti gli oneri detraibili sostenuti per il familiare fiscalmente a carico.

La nuova sezione dell’assegno unico, invece, è di esclusiva competenza dell’Inps, utile a comunicare i dati dei percettori della prestazione nell’anno.

Cit. “Il Sole 24 Ore”



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