Assumere un lavoratore disoccupato con più di 50 anni di età può rivelarsi una scelta aziendale vincente per molti motivi. Si acquisiscono know how che conferiscono vantaggi esclusivi all’azienda e che possono rivelarsi fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di business. Si può beneficiare di svariati incentivi, contributivi e di natura economica.
Il primo e tradizionale incentivo è quello previsto, a regime, dalla legge Fornero (articolo 4, commi da 8 a 10, legge 28 giugno 2012, n. 92). Prevede uno sgravio contributivo parziale a favore dei datori di lavoro privati, anche del settore agricolo (sono esclusi i datori di lavoro domestico), che assumono lavoratori di età pari o superiore a 50 anni purché disoccupati da oltre 12 mesi e quindi da almeno 13 mesi (Inps, circolare 111/2013). Non rileva invece la loro residenza.
Si può scegliere tra assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato (di cui sono agevolate anche le eventuali proroghe), a tempo pieno o in part time, anche in somministrazione E si può optare anche per la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, agevolato e non.
In tutti i casi, l’esonero spetta nella misura del 50% della contribuzione effettivamente sgravabile a carico del datore di lavoro e comprende anche i premi Inail. Non è previsto un importo massimo di beneficio fruibile.
L’agevolazione contributiva è riconosciuta nella durata massima di 12 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato (complessivi, in caso di proroga del rapporto) o per 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato e per 18 mesi complessivi in caso di trasformazione del contratto.
L’evento agevolato (assunzione, proroga, trasformazione) deve realizzare un incremento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
L’incentivo soggiace ai principi generali di fruizione degli incentivi (articolo 31, Dlgs 150/2015) oltre che alle generali condizioni di regolarità contributiva, nonché al rispetto delle altre condizioni a cui il legislatore subordina il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi.
Un elemento da non sottovalutare è la possibilità di cumulare l’esonero contributivo strutturale della legge Fornero con altri esoneri o riduzioni, nei limiti della contribuzione datoriale dovuta e fatti salvi espressi divieti di cumulo. Teoricamente, il datore di lavoro che assume un lavoratore con almeno 50 anni di età e disoccupato di lungo corso può cumulare la riduzione contributiva del 50% con altre agevolazioni di tipo contributivo. Ad esempio, l’azienda che ha assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) può procedere, sul residuo di contribuzione esonerabile a seguito dell’applicazione del bonus over 50, al cumulo con la Decontribuzione Sud Pmi o grandi imprese, nella percentuale e nel rispetto dei massimali mensili previsti dalla nuova Decontribuzione Sud (per l’anno 2025, è consentita la riduzione del 25% contributi c/o ditta nel limite massimo 145 euro mensili, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato o trasformato a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024) per la durata massima di 12 mensilità, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle regioni ammesse.
L’agevolazione per l’assunzione a tempo indeterminato di disoccupati da almeno 12 mesi over 50 è poi sempre cumulabile con gli incentivi di tipo economico. Ad esempio, in caso di assunzione di un lavoratore in condizione di disabilità e con riduzione della capacità lavorativa dal 67% in su (o con specifiche minorazioni) se la disabilità è fisica, ovvero superiore al 45% per la disabilità intellettiva e psichica, l’incentivo over 50 è cumulabile con il bonus per l’assunzione di lavoratori disabili (articolo 13, legge 68/1999) Inoltre, l’incentivo over 50 è cumulabile con l’incentivo percettori Naspi (articolo 2, comma 10 bis della legge 92/2012).
Un’alternativa all’incentivo strutturale over 50 è il Bonus Zes unica. L’agevolazione, introdotta dal decreto Coesione (articolo 24, decreto legge 7 maggio 2024, n. 60), nonostante abbatta tutta la contribuzione sgravabile a carico ditta per un periodo se vogliamo anche considerevole (massimo 24 mesi), presenta tuttavia i seguenti limiti:
- si applica ai datori di lavoro privati (sono esclusi i datori di lavoro domestico) che occupano fino a 10 dipendenti (l’organico va calcolato nel mese di assunzione);
- è riconosciuto per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato (attualmente non è chiaro se si possa applicare anche alle stabilizzazioni) effettuate dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 e solo di personale non dirigenziale e di soggetti che, alla data dell’assunzione, hanno compiuto 35 anni di età e che sono disoccupati da almeno 24 mesi;
- la sede di lavoro “effettiva” deve essere ubicata in una delle regioni della Zes unica per il Mezzogiorno;
- è concesso entro un massimale di agevolazione pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata;
- non si applica ai premi Inail;
- non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni (è tuttavia compatibile, senza alcuna riduzione, con la maxi deduzione fiscale del costo del lavoro ex articolo 4, Dlgs 216/2023).
Le norme attuative sono state definite con il decreto interministeriale 7 gennaio 2024, ma per la sua operatività si attendono le istruzioni dell’Inps.
Cit. “Il Sole 24 Ore”