Confermata dalla Cassazione la legittimità dell’incarico a un’agenzia investigativa. Non violata la privacy del dipendente seguito negli spostamenti.
È legittimo il licenziamento del dipendente che utilizza l’auto aziendale per motivi privati durante l’orario di lavoro. Lo ha affermato la Corte di cassazione con l’ordinanza 3607 del 12 febbraio 2025.
Il caso esaminato dai supremi giudici riguarda il licenziamento di un lavoratore per diversi episodi di utilizzo del mezzo aziendale per fini extra-lavorativi durante l’orario di lavoro, accertati dal datore di lavoro tramite un’agenzia investigativa. Secondo il datore, il tempo della prestazione lavorativa era stato ridotto in modo fraudolento, creando una «situazione di apparenza lavorativa».
La Cassazione, nella sentenza in commento, afferma in primo luogo la legittimità dell’attività investigativa svolta dall’azienda, che ha incaricato un’agenzia privata di controllare il lavoratore. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, i controlli del datore di lavoro, anche mediante un’agenzia investigativa, sono legittimi se finalizzati a verificare comportamenti fraudolenti del dipendente che possano danneggiare l’azienda. Tali controlli, invece, non possono avere ad oggetto l’adempimento della prestazione lavorativa. Nel caso in esame, tuttavia, il controllo non era diretto a verificare le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, bensì a rilevare la condotta fraudolenta del dipendente, il quale risultava assente dal luogo di lavoro nonostante la timbratura del badge.
In secondo luogo, la sentenza esclude la violazione della privacy del dipendente, seguito nei suoi spostamenti, poiché il controllo è stato effettuato in luoghi pubblici e con l’obiettivo di accertare le cause dell’allontanamento.
Infine, la Cassazione conferma la legittimità del licenziamento, ritenendo che l’attività fraudolenta sia consistita nella falsa attestazione della presenza in servizio e nell’utilizzo personale del mezzo aziendale. Ciò nonostante il lavoratore fosse autorizzato a usare il veicolo esclusivamente per motivi attinenti all’attività lavorativa, a prescindere dall’integrazione di un reato o dalla quantificazione del danno, comunque riscontrabile nell’uso improprio della vettura e dell’orario lavorativo retribuito.
Cit. “Il Sole 24 Ore”