Il tutor del tirocinante deve sempre essere assicurato anche quando non è soggetto assicurabile.
Entro il 16 febbraio 2025 tutti i soggetti tenuti al versamento del premio Inail sono chiamati al calcolo e all’autoliquidazione di tale premio: questo momento si presenta come occasione per verificare tutti i passaggi operativi attuati durante l’anno e correggere eventuali problematiche.
Fra le questioni maggiormente dibattute sul tema, rileva l’omissione dell’indicazione delle retribuzioni per il calcolo del premio relativamente ad alcuni soggetti che a condizioni ordinarie non sarebbero tenuti alla denuncia delle retribuzioni, ma al palesarsi di alcune condizioni sono, invece, tenuti a provvedere alla specifica assicurazione.
Si ricorda che i requisiti per l’assicurazione Inail sono contenuti negli articoli 1 e 4 del Dpr 1124/1965, che definisce un insieme di condizioni oggettive e soggettive utili all’identificazione dei soggetti tenuti al versamento del premio.
Non è sufficiente, quindi, la sussistenza del rischio in termini Inail (articolo 1), ma occorre che il soggetto appartenga all’elenco delle figure tutelabili contenuto nell’articolo 4 del decreto in parola, come modificato anche a seguito di diverse sentenze della Corte costituzionale.
Un caso frequente in cui un soggetto per il quale vi è obbligo assicurativo non viene denunciato è quello, piuttosto noto, del tutor di stagista o apprendista.
A tal proposito, giova ricordare che Inail, con nota 60010/2026, ha previsto che anche il tutor aziendale, qualora coincida con soggetti non assicurabili i fini Inail (quale, a titolo esemplificativo, il libero professionista, il titolare di impresa commerciale individuale e l’agente di commercio individuale) è tenuto al versamento del premio lnail per l’attività di tutoraggio.
In un secondo passaggio la nota specifica, inoltre, come il premio per questi soggetti debba essere quantificato alle medesime condizioni previste per i tirocinanti per cui vengono svolte le attività di tutorato, ovvero applicando le retribuzioni convenzionali stabilite a livello nazionale.
Da ultimo, si propone una check list operativa utile per la verifica dei passaggi operativi, prima di definire il versamento del premio che, ricordiamo, ha scadenza il prossimo 17 febbraio 2025:
1. VERIFICA RETRIBUZIONI IMPONIBILI
È necessario prestare attenzione alla quantificazione delle retribuzioni dei lavoratori part time e dei lavoratori intermittenti, per cui le regole di calcolo sono personalizzate.
I tirocinanti sono soggetti a retribuzione convenzionale e il loro tutor deve sempre essere assicurato ai fini Inail, anche se appartenente a categorie non assicurabili;
2. VERIFICA ASSOGGETTAMENTO DEI SINGOLI LAVORATORI SULLE SINGOLE PAT/VOCI DI RISCHIO
I familiari che prestano attività a titolo gratuito nell’ambito di 90 gg/720 ore devono essere assicurati, con pagamento del premio calcolato sulla retribuzione convenzionale (non proporzionata, ma intera);
3. VERIFICA DEL CORRETTO INQUADRAMENTO NELLE 4 GESTIONI INAIL
Attenzione alla figura dell’artigiano di fatto, l’inquadramento Inail deve sempre seguire l’inquadramento Inps;
4. VERIFICA DATI PRESENTI SULLE BASI DI CALCOLO
Voci di tariffa aperte, Pat aperte, date apertura/chiusura, presenza di personale dirigenziale, se l’azienda è artigiana, presenza dei codici fiscali dei soggetti assicurabili;
5. VALUTAZIONE CIRCA OPPORTUNITÀ DI RICHIEDERE LA RIDUZIONE DEL PREMIO PRESUNTO
Questa condizione si configura in presenza di riduzioni non temporanee di personale, sospensioni per CIG-CIGS, SOLIDARIETA’ o altre condizioni che comportano la riduzione fissa ).
Attenzione, questa sezione può essere utilizzata anche per comunicare l’aumento strutturale (non temporaneo) delle retribuzioni (esempio: numero elevato di assunzione nuovi lavoratori);
6. VALUTARE ATTENTAMENTE POSIZIONI CESSATE O APERTE NELL’ANNO
In questo caso le rate parziali versate nel corso dell’anno andranno a modificare l’importo di rata anticipata, rispetto a quanto calcolato nell’anno precedente in fase di liquidazione del premio;
7. VERIFICA RATA ACCONTO VERSATA NELL’ANNO PRECEDENTE
Eventuali rate parziali versate nel corso dell’anno andranno a modificare l’importo di rata anticipata, rispetto a quanto calcolato nell’anno precedente in fase di liquidazione del premio;
8. VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
(mediante richiesta DURC);
9. Verifica regolarità ADEMPIMENTI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
(mediante autocertificazione datore di lavoro)
Questo passaggio è necessario per riconoscere gli sconti e le riduzioni e richiedere il riconoscimento della riduzione artigiani per il calcolo del premio dell’anno successivo;
10. CONTROLLO SCONTI E RIDUZIONI, GENERALI O INDIVIDUALI
Attenzione: possono essere richiesti solo in presenza di regolarità aziendale che permette l’accesso alle agevolazioni contributive;
11. VERIFICA PRESENZA DI DEBITI/CREDITI SUL PORTALE INAIL
È possibile utilizzare i crediti che sono presenti sul portale, che risultano esigibili e non sono prescritti;
12. VERSAMENTO DEL PREMIO
In unica soluzione, mediante le 4 rate previste dalla normativa (opzione da selezionare/deselezionare) in fase di autoliquidazione o anche mediante un numero di rate maggiore (in questo caso è necessario presentare domanda di dilazione all’Istituto).
Cit. “Il Sole 24 Ore”