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Lavoro mediante piattaforme digitali: obblighi assicurativi Inail

2025-07-14 10:54

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Lavoro mediante piattaforme digitali: obblighi assicurativi Inail

Chiarire i profili attinenti la gestione assicurativa delle prestazioni lavorative tramite piattaforme digitali facendo seguito alle indicazioni opera

Chiarire i profili attinenti la gestione assicurativa delle prestazioni lavorative tramite piattaforme digitali facendo seguito alle indicazioni operative fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare 18 aprile 2025, n. 9. È l’obiettivo che l’Inail persegue con la circolare 40 del 4 luglio 2025, emessa su preventivo parere del Dicastero del lavoro.

La circolare ministeriale, ricorda l’Istituto assicurativo, opera una completa ricostruzione delle tutele accordate ai lavoratori che rendono l’attività lavorativa tramite piattaforme digitali, una categoria di soggetti ampia ed eterogenea, identificata molto spesso con i ciclofattorini (o riders).

La disciplina nazionale è contenuta nell’articolo 2 e nel Capo V-bis del Dlgs 81/2015, a cui di recente si è aggiunta la Direttiva (UE) 2024/2831, adottata il 24 ottobre 2024 dal Parlamento e dal Consiglio UE e che dovrà essere recepita entro il 2 dicembre 2026.

L’attività di lavoro prestata tramite piattaforme digitali può atteggiarsi sia come prestazione di lavoro autonomo sia come rapporto di lavoro subordinato.

Tra le forme contrattuali utilizzabili, inoltre, è annoverabile anche la collaborazione continuativa, a carattere prevalentemente personale, con modalità di esecuzione organizzate dal committente, c.d. collaborazioni etero-organizzate, di cui al decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101.

Come spiegato dal Ministero, in tutti i tre casi ciò che rileva ai fini dell’inquadramento della prestazione sono le modalità concrete attraverso le quali l’attività lavorativa è resa.

Venendo ai profili assicurativi, l’Inail evidenzia che, in caso di lavoro autonomo o lavoro subordinato e per le collaborazioni etero-organizzate, gli oneri assicurativi sono ad esclusivo carico dell’impresa titolare della piattaforma digitale. Vi sono però delle particolarità.

In presenza di un rapporto di lavoro autonomo, si applica l’articolo 47-septies del Dlgs 81/20215, che obbliga il committente che utilizza la piattaforma anche digitale ad effettuare tutti gli adempimenti previsti a carico del datore di lavoro. Per il lavoro autonomo, ai fini della determinazione dei premi assicurativi, la retribuzione imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale giornaliera corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni, rapportata ai giorni di effettiva attività.

Se è invece configurabile il lavoro subordinato, la retribuzione imponibile è la retribuzione effettiva, costituita dall’ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente (ex articolo 51 TUIR) e dai redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi (articolo 29 del D.P.R. 1124/1965), che non può essere inferiore alle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti (minimale contrattuale) e ai limiti minimi di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente rivalutati in relazione all’indice del costo della vita accertato dall’Istat (minimale di retribuzione giornaliera)

La disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche se ricorre una collaborazione etero-organizzata (dal committente). L’Inail, facendo proprie le istruzioni ministeriale della circolare 9/2025 e superando le precedenti indicazioni (circolare 30 ottobre 2020, n. 7), fa presente che, in questa ipotesi, il datore di lavoro deve versare i premi assicurativi anziché sulla retribuzione convenzionale prevista per i lavoratori autonomi, su quella effettiva o, comunque, su quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento o dal CCNL da assumere. Pertanto, i premi dovuti devono essere determinati applicando il tasso della pertinente voce di tariffa alle retribuzioni previste per la qualifica di interesse dal contratto collettivo nazionale individuato come applicabile o comunque da applicare e non l’imponibile previsto per i parasubordinati.

Sono invece interamente confermate le istruzioni fornite nel 2020 per i lavoratori autonomi con la nota 866 del 23 gennaio 2020 in merito al regime assicurativo dei riders lavoratori autonomi. I riders lavoratori autonomi sono soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria Inail, ivi compresi i lavoratori autonomi addetti a consegne senza mezzi di trasporto e consegne con automobili. Il premio di assicurazione è determinato in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta (Voce di tariffa 0721 per consegne di merci effettuate a piedi, tramite velocipedi e veicoli a motore e Voce di tariffa 9121: per consegne con altri mezzi di trasporto). Il premio è a totale carico dell’impresa, così come tutte le denunce (iscrizione, variazione, dichiarazioni delle retribuzioni, denuncia di infortunio e di malattia professionale).

Cit. “Il Sole 24 Ore”

 

 

 

 

 



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