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La durata massima del periodo di prova per gli impiegati

2025-12-11 12:32

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La durata massima del periodo di prova per gli impiegati

È ancora in vigore il Regio decreto 1825/1924 che fissa il limite a tre mesi.

L’articolo 7, comma 1, del Dlgs 104/2022 definisce la durata del periodo di prova, stabilendo in 6 mesi il limite massimo invalicabile, fatte salve eventuali previsioni che riducono tale durata contenute nei contratti collettivi.

Nasce spontaneo chiedersi se tale limite massimo sia applicabile a tutti i rapporti di lavoro, o se sia ancora valido il disposto dell’articolo 4 del Regio decreto 1825/1924, secondo il quale «il periodo di prova non può in nessun caso superare: mesi 6 per gli institori, procuratori, rappresentanti a stipendio fisso, direttori tecnici o amministrativi ed impiegati di grado e funzioni equivalenti; mesi 3, per tutte le altre categorie di impiegati».

Per institori, procuratori, direttori e impiegati di grado e funzioni equivalenti non si ravvisano particolari problematiche, considerata la coincidenza della durata massima di sei mesi prevista dal Dlgs 104/2022. Per tutte le altre categorie di impiegati, invece, Regio decreto fissa una durata massima inferiore a quella sancita dal Dlgs 104/2022, ovvero 3 mesi. Quale delle due norme, dunque, prevale sull’altra?

Il Regio decreto 1825/1925 è stato convertito in legge 562/1926 e costituisce pertanto fonte normativa paritaria al Dlgs 104/2022 che, essendo più recente, dovrebbe prevalere, sancendo la durata massima del periodo di prova per gli impiegati in 6 mesi. Poiché, però, le due norme hanno portata differente, in quanto l’una, il Dlgs 104/2022 disciplina l’argomento in maniera generale, mentre l’altra in maniera “speciale”, non è di poco conto stabilire se, nel caso specifico, possa essere applicato il criterio di specialità previsto dall’articolo 15 del Codice penale, che afferma: «quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito».

Se tale criterio fosse trasposto in ambito civile, la durata massima del periodo di prova da considerare per gli impiegati sarebbe quindi quella stabilita dal Regio decreto 1825/1924, ovvero tre mesi, benché nella fattispecie in esame l’applicazione di tale regola costituirebbe un criterio interpretativo, e non un principio legale espresso come in ambito penale. Data la delicatezza dell’argomento, è auspicabile un intervento del legislatore in tal senso che dipani ogni dubbio, onde evitare contenziosi che potrebbero nascere in merito alla nullità del patto di prova e conseguente nullità del licenziamento intimato ad nutum durante la prova stessa.

Cit. “Il Sole 24 Ore”



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