Con la circolare 4/2026, Inps ha comunicato gli importi di riferimento degli ammortizzatori sociali validi per quest’anno.
- Cigo, Cigs, Cisoa, assegno integrativo del Fondo di integrazione salariale e dei fondi bilaterali: importo massimo 1.423,69 euro mensili lordi, 1.340,56 euro netti;
- Importo maggiorato nel settore edile e lapideo per intemperie stagionali: 1.708,44 euro mensili lordi, 1.608,66 euro netti;
- Naspi e Dis-coll: retribuzione di riferimento, 1.456,72 euro mensili - importo massimo, 1.584,70;
- Indennità di disoccupazione agricola: importo massimo 1.404,03 euro mensili;
- Indennità lavoratori dello spettacolo: 57,32 euro giornalieri;
- Iscro: reddito annuo massimo 12.749,18 euro - importo mensile minimo dell’indennità 255,53 euro, massimo 817,69 euro.
La Naspi ha un importo iniziale pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni se tale valore è inferiore alla retribuzione di riferimento comunicata dall’Inps. Se l’importo è superiore, allora la Naspi è pari al 75% della retribuzione di riferimento più il 25% della differenza tra la retribuzione del lavoratore e quella di riferimento, ma non può comunque superare l’importo massimo annuale comunicato dall’Inps. L’importo effettivo della Naspi si riduce del 3% ogni mese a partire dal sesto (o dall’ottavo se il beneficiario ha almeno 55 anni al momento di presentazione della domanda per l’indennità).
Meccanismo analogo opera per la determinazione dell’importo della Dis-coll, l’indennità per i collaboratori, che è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi nel periodo di riferimento, diviso per il numero di mesi di contribuzione.
L’indennità di disoccupazione agricola con requisiti normali liquidata nel 2026 fa riferimento ad attività svolte nel 2025 e di conseguenza l’importo massimo è relativo a tale ultimo anno. Ragionamento analogo vale per l’Idis (spettacolo) liquidata quest’anno con riferimento all’anno scorso.
L’Iscro può essere chiesta se, nel 2025, il reddito dichiarato non è stato superiore a 12.749,18 euro, mentre l’importo mensile dell’indennità, parametrato alla media dei redditi dichiarati nei due anni precedenti la domanda può oscillare tra il minimo e il massimo indicato nella circolare.
La circolare contiene anche gli importi di riferimento degli assegni erogati dal Fondo credito, dal Fondo credito cooperativo e dal Fondo riscossione tributi erariali, nonché il valore dell’assegno mensile spettante a chi svolge attività socialmente utili a carico del Fondosociale occupazione e formazione, che è pari a 707,19 euro.
Cit. “Il Sole 24 Ore”



