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Esonero contributivo per le assunzioni nelle zone Zes e portabilità del bonus

2024-06-18 11:52

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Esonero contributivo per le assunzioni nelle zone Zes e portabilità del bonus

Sgravio contributivo per i datori che assumono over 35 disoccupati da 24 mesi in Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Molise, Abruzzo, Basilicata, Campania.

Sgravio contributivo per i datori che assumono over 35 disoccupati da 24 mesi in Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Molise, Abruzzo, Basilicata, Campania.

L’articolo 24 del decreto Coesione (Dl 60/24 in attesa di conversione) consente al datore di lavoro del settore privato (impresa e non impresa), con fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione, che inserisce un lavoratore over 35, disoccupato da 24 mesi, presso una sede di lavoro nelle zone Zes (Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Molise, Abruzzo, Basilicata, Campania) di avere un’agevolazione contributiva per una durata di 24 mesi con abbattimento dei contributi a carico del datore al 100%, con tetto mensile di 650 euro, da ragguagliare eventualmente in caso di part time.

I requisiti per l’agevolazione

L’assunzione deve avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (full time o part time) e deve avvenire nel lasso temporale dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. Ai fini della fruizione della agevolazione da parte del datore di lavoro, tra gli atri requisiti evidenziamo il principio endogeno secondo il quale, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, il datore di lavoro non deve aver proceduto, nella medesima unità produttiva ove ha assunto il lavoratore, a licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo; nei 6 mesi successivi all’assunzione agevolata, il datore di lavoro non deve procedere ad effettuare, presso la medesima unità produttiva ove ha assunto il lavoratore, licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore agevolato o di altri lavoratori con la stessa qualifica.

La violazione di tale divieto comporterà la revoca dell’esonero ed il recupero del beneficio eventualmente già fruito.

La portabilità dell’incentivo

In merito alla portabilità della agevolazione nel caso in cui un altro datore assuma a tempo indeterminato un soggetto over 35 nel lasso temporale dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 dopo che lo stesso abbia portato in dote parzialmente la agevolazione presso un primo datore di lavoro, si ritiene che in fase di conversione e con atto di prassi debbano essere chiarite alcune questioni.

Supponiamo, infatti, che un lavoratore over 35, disoccupato da 24 mesi, sia assunto il 1° settembre 2024 a tempo indeterminato, full time da un datore di lavoro fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione, con sede di lavoro, intesa come unità produttiva, in Calabria (una delle 8 regioni della zona Zes). Supponiamo che il datore fruisca della agevolazione per 7 mesi (da settembre 2024 a marzo 2025) e che oltre il sesto mese il rapporto cessi a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Il datore conserva, visto che non ha violato il principio endogeno, il diritto all’abbattimento dei contributi a carico del datore al 100%, con il tetto mensile di 650 euro, per 7 mesi.

Il dipendente per effetto del rapporto di lavoro subordinato di durata superiore ai 6 mesi e al reddito di lavoro dipendente maggiore di 8174 (8500 per anno 2024) ha perduto la anzianità di disoccupazione (Circolare Anpal 1/2019).

Se il medesimo dipendente viene riassunto entro 6 mesi dal precedente licenziamento presso un secondo datore, in linea teorica il secondo datore di lavoro dovrebbe fruire dell’esonero ex articolo 24 (dl 60/24) per il periodo residuo ovvero per 17 mesi solo se l’assunzione avviene nel lasso temporale dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, con contratto a tempo indeterminato, se la sede di lavoro intesa come unità produttiva sia ubicata nelle zone Zes, ma in fase di conversione della legge e con un atto di prassi occorrerà chiarificare ai fini dell’accesso all’istituto della portabilità:

a) se il secondo datore alla data di assunzione (es agosto 2025) debba avere fino a 10 dipendenti;

b) se il dipendente possa portare in dote l’agevolazione al secondo datore per il periodo residuo, a prescindere dalla conservazione della anzianità di disoccupazione dei 24 mesi;

c) se il secondo datore possa utilizzare la portabilità a prescindere dal rispetto dell’articolo 31, comma 1, lettera d), Dlgs 150/2015, quindi anche se il dipendente è stato licenziato per motivi economici da un primo datore controllato al momento del licenziamento dal secondo datore.

In tal caso il principio speciale della portabilità prevarrebbe sulla regola generale dell’articolo 31, comma 1, lettera d), Dlgs 150/2015.

Cit. “Il Sole 24 Ore”



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