L'adeguamento annuale del minimale contributivo per effetto dell'andamento inflazionistico interessa anche le gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS. Per tale ragione l'Istituto, a seguito della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie intervenuta tra il 2024 e il 2025, ha provveduto a diffondere con la circolare 9 febbraio 2026, n. 14. l'entità della contribuzione dovuta per l'anno 2026 dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti.
Aliquote contributive e riduzioni applicabili
La contribuzione dovuta dai soggetti iscritti alla gestione degli artigiani e commercianti ha raggiunto a decorrere dal 2025 il livello a regime del 24% per tutti gli iscritti alle gestioni autonome. Per l'anno 2026, pertanto, non si registrano variazioni rispetto all'anno precedente. Ne consegue che l'aliquota applicabile ai titolari ed ai collaboratori viene confermata rispettivamente nella misura del 24% per gli artigiani e del 24,48% per i commercianti, comprensiva dell'aliquota aggiuntiva destinata al finanziamento dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale. A decorrere dal 1° gennaio 2022, infatti, gli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali sono tenuti al versamento di un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48% di cui:
- una quota pari allo 0,46% garantisce il pagamento degli indennizzi per la cessazione definitiva dell'attività commerciale;
- una quota pari allo 0,02% viene devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
Resta confermata anche per il 2026 la riduzione del 50% a favore degli artigiani e degli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età già pensionati presso le gestioni dell'Istituto. La circolare INPS conferma inoltre la riduzione contributiva del 50% prevista dalla legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 186, L. 207/2024) a favore dei soggetti che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 ad una delle gestioni autonome e che percepiscono redditi d'impresa anche in regime forfettario (vengono richiamati al riguardo la precedente circolare 83 del 24 aprile 2025 ed il messaggio 2449 del 7 agosto 2025).
Contribuzione dovuta sul minimale di reddito annuo
L'adeguamento annuale del minimale contributivo è stato determinato dall'INPS sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo determinata dall'ISTAT pari al +1,4% tra il 2024 e il 2025. Ne consegue che il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari ad € 18.808 La contribuzione minima dovuta per l'anno 2026 risulta quindi pari ad € 4.521,36 per gli artigiani e ad € 4.611,64 per i commercianti. Su base mensile il contributo minimo viene riparametrato rispettivamente a € 376,78 ed € 384,31.
In tabella si riporta la sintesi della contribuzione minima dovuta per il 2026.
Contribuzione oltre il minimale e massimale
L'INPS conferma che la contribuzione per il 2026 è dovuta sulla totalità dei redditi d'impresa per la quota eccedente il minimale di 18.808 euro, fino al raggiungimento del limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari ad € 56.224. Per i redditi superiori a tale soglia si applica l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale.
In tabella la sintesi delle aliquote applicabili in relazioni ai redditi eccedenti il minimale, fino al massimale annuo.
Il contributo determinato sulla parte "variabile" di reddito, sommato al contributo dovuto sul minimale di reddito deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2026.
Per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS per il 2026 è pari ad € 93.707. Per i soggetti privi di anzianità contributiva a tale data invece il massimale annuo è pari ad € 122.295.
In tabella gli importi di contribuzione massima dovuta per l'anno 2026.
L'INPS precisa che qualora il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori i contributi eccedenti il minimale debbano essere determinati con alcuni accorgimenti. In caso di imprese familiari legalmente costituite sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori, devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali. Viceversa, per le aziende non costituite in imprese familiari, il titolare può attribuire a ciascun collaboratore (nel limite del 49%) una quota del reddito denunciato ai fini fiscali.
Contribuzione a saldo, termini e modalità di versamento
Il contributo IVS è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF ed è rapportato ai redditi prodotti nello stesso anno. Qualora gli acconti versati risultino inferiori al dovuto, è necessario versare un contributo a saldo entro i termini delle imposte sui redditi. La contribuzione deve essere versata mediante modello F24 alle seguenti scadenze: 18 maggio 2026, 20 agosto 2026, 16 novembre 2026 e 16 febbraio 2027 per il versamento delle quattro rate sul minimale (in acconto). I contributi sulla quota eccedente il minimale seguono invece le scadenze delle imposte sui redditi.
Infine, anche per il 2026 sarà possibile beneficiare della riduzione del 50% dei contributi per i titolari di pensione e del regime contributivo agevolato per i soggetti in regime forfettario, consistente nella riduzione del 35% dei contributi dovuti, previa apposita istanza.
Cit. “Il Sole 24 Ore”



